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Il T.A.R. del Lazio dà ragione al Sindacato nazionale agenti di assicurazione


SENTENZA:

202107549_01
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Ricorso n.8639/2020 proposto da SNA contro IVASS.


Oggetto del ricorso:

  1. Provvedimento n.97/2020 art.4 comma 12 lettera b), che modifica l'art.42 del Reg.40/2018, inserendo il comma 4-bis: "La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 (accordo di collaborazione orizzontale) è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate";

  2. Provvedimento n.97/2020 art.4 comma 18, che sostituisce l'intero testo dell'art.56 del Reg.40/2018, ovvero al comma 2 dello stesso lettera a): "I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali... l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico";

  3. Provvedimento n.97/2020 art.4 comma 20 lettera a), che modifica l'art.58 del Reg.40/2018, inserendo il comma 4-bis: "Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione."

La sentenza annulla le disposizioni suddette.

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