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30 novembre: Sei un Broker o un Agente con requisiti antiriciclaggio?

Aggiornamento: 30 mag 2023

Controlla se rientri nei requisiti dei parametri organizzativi e dimensionali disciplinati dal Provvedimento Ivass 111/2021 (Regolamento Ivass 44/2019):


Istituzione della funzione antiriciclaggio (art.5) - qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta;

  • distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all’IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a € 15 milioni.


Istituzione della funzione di revisione interna (art.8) - qualora siano costituiti in forma di società e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100;

  • distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all’IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a € 20 milioni.

Ai fini dell’istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché della nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, i requisiti devono essere posseduti per almeno un biennio.


Nel caso l'intermediario rientrasse nei parametri suddetti, vige l'obbligo di comunicazione all'Ivass, entro il prossimo 30 novembre (previsto in via generale al 30 settembre di ciascun anno):

  • dell’istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonché del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso;

  • la dismissione di tali funzioni in conseguenza delle valutazioni di cui all’articolo 10, comma 3.





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