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30/06/2026 * Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio

  • 9 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

Chi deve adempiere alla nomina del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio (articolo 11-bis del regolamento Ivass 44/2019): gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione A e B del RUI, sempreché operino nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice (RAMI VITA).


Per gli intermediari che operano senza organi collegiali - Sempre l'articolo 11-bis al comma 5 recita: Nel caso di intermediari assicurativi che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa in forma di impresa individuale oppure di società priva di organi collegiali o di una pluralità di amministratori, i compiti di cui alla lettera a) del comma 4 sono svolti dal titolare dell’impresa individuale o dall’amministratore unico.


Il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio è nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (articolo 23 del Provvedimento Ivass 144/2024).


  • Obbligo di comunicazione: L'intermediario deve notificare l'avvenuta nomina all'IVASS.

  • Modalità: La comunicazione va effettuata tramite pec: scrivere a vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it .


Nomina del Consigliere responsabile antiriciclaggio per gli intermediari assicurativi

 
 
 

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