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INFORMATIVA ALLEGATO 4-bis *** per quali prodotti deve essere utilizzato?

A maggior precisazione, l'informativa conforme all'Allegato 4-bis (INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO) deve essere utilizzata come accompagnatoria nella distribuzione del prodotto "ramo vita" (articolo 2, comma 1, del Codice), sia definito non complesso, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento delegato UE 2017/2359, sia definito complesso, quando la caratteristica su come è strutturato non rispecchia quanto enunciato allo stesso articolo 16 predetto (allegato).

regolamento_delegato_2017_2359_IT
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L'identificazione di prodotto d'investimento assicurativo non complesso, o complesso, sarà fornita direttamente dalla Compagnia assicurativa realizzatrice del contratto di polizza.


Esempio di prodotti complessi sono le polizze c.d. LINKED (Unit / Index), che hanno un legame più diretto con l'andamento dei mercati finanziari, pertanto presentano rischi tipici di altri prodotti d'investimento, che escludono rendimenti garantiti e la garanzia della restituzione del capitale investito.




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